Art. 4
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono definite:

          a) aree sensibili: le aree individuate e definite tali dai comuni e dalle province con le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale, di parchi urbani o di parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale. Sono in ogni caso aree sensibili le aree destinate prevalentemente a strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché le aree destinate a parchi o a riserve naturali;

          b) aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi: le aree individuate e definite tali dai comuni e dalle province con le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, in cui concorrono due o più agenti, fisici, chimici o biologici, a rischio sanitario, a causa dei quali si può verificare un effetto additivo o sinergico di agenti pericolosi per la salute, in grado di aggravare la situazione di rischio per i soggetti residenti;

          c) ambiti ottimali di localizzazione: gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.